Pubblico ministero (ordinamento italiano)
Nell'ordinamento italiano il pubblico ministero (PM) è l'organo dello Stato, appartenente alla magistratura, competente ad esercitare l'azione penale.
La Costituzione all'art. 112 dispone testualmente:
| « Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. » |
Tale principio è strettamente correlato all'art. 107 Cost. che sancisce come il pubblico ministero goda delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario, quale attuazione dell'indipendenza al fine di esercitare l'azione penale, che si completa con quanto dispone l'art. 109 Cost. ove si stabilisce che l'Autorità Giudiziaria disponga direttamente della Polizia Giudiziaria.
Indice |
[modifica] Funzioni
Il compito principale del PM è rappresentato pertanto dall'esercizio dell'azione penale, ossia promuovere l'instaurazione di un procedimento penale innanzi al giudice, qualora abbia raccolto elementi di prova del compimento di un reato da parte di una persona. Pertanto, l'azione penale secondo l'attuale Codice di procedura penale, è esercitata quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione, e quando vi siano gli elementi per sostenere l'accusa in giudizio. [1].
Oltre a tale competenza, che è quella più rilevante, il pubblico ministero è investito di altre competenze, in ambito processuale, con riferimento al processo civile, allorché sia previsto il suo intervento facoltativo od obbligatorio, come nei casi di interdizione di incapaci, o adozioni e affidamenti di minori, oppure in ambito amministrativo, per esempio in relazione allo stato civile.
Il pubblico ministero si occupa, ai sensi dell'art. 655 c.p.p., dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali penali, ossia dell'esecuzione delle sentenze di condanna, proponendo al giudice dell'esecuzione le proprie richieste (per esempio richiedendo un incidente d'esecuzione, effettuando il calcolo del cumulo della pena, ecc.).
Più in generale, l'art. 73 del RD 30 gennaio 1941 n. 12, recante l'Ordinamento Giudiziario, indica le sue attribuzioni generali:
| « 1. Il pubblico ministro veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione delle giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza i provvedimenti necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; |
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[modifica] Organizzazione
| Per approfondire, vedi la voce Ordinamento della giustizia in Italia. |
Gli uffici del pubblico ministero sono organizzati sulla base delle competenze territoriali degli uffici giudicanti. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate:
- nei procedimenti di competenza dei giudice di pace, da magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario competente per territorio;
- nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario o il tribunale per i minorenni competente per territorio;
- nei giudizi di impugnazione, dai magistrati della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello o la Suprema Corte di Cassazione.
Vi è poi una competenza funzionale, relativa ai giudizi su alcuni tipi di delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., di carattere grave, quali associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, reati sessuali, ecc., per i quali le attribuzioni sono così organizzate:
- nei giudizi di primo grado: dai magistrati della direzione distrettuale antimafia, presente in ogni capoluogo di distretto di Corte d'appello;
- nei giudizi di appello o innanzi alla Corte di Cassazione: dai magistrati della Direzione nazionale antimafia, presso la stessa Cassazione a Roma.
[modifica] Pubblico ministero e polizia giudiziaria
| Per approfondire, vedi la voce Polizia giudiziaria. |
Ogni Procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione di Polizia giudiziaria. Tale Polizia è formata dal personale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Corpo Forestale dello Stato appositamente reclutato, scelto direttamente dal Procuratore.
La Procura generale presso la Corte di appello dispone di tutte le sezioni di Polizia giudiziaria istituite nel distretto. Queste sezioni di Polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite, e gli ufficiali ed agenti addetti non possono essere trasferiti o dispensati se non con il loro consenso e su provvedimento del Procuratore.
Secondo l'art. 109 della Costituzione, <<l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria>>. La disponibilità diretta è intesa nel senso che la polizia giudiziaria agisce sotto la direzione e alla dipendenza funzionale del pubblico ministero.
[modifica] Il Pubblico ministero in ambito penale
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| Iscrizione della notizia di reato (querela, denuncia, istanza, richiesta, autorizzazione a procedere) |
| Indagini preliminari (PM, polizia giudiziaria, GIP, Difensore) possibilità di |
| Richiesta di archiviazione oppure |
| Rinvio a giudizio |
| Per casi previsti da art.550 c.p.p. Citazione diretta a giudizio |
| Negli altri casi Udienza preliminare (GUP) possibilità di |
| Fase dibattimentale |
| Sentenza |
| Impugnazioni |
| Giudicato penale |
Nell'ambito penale il Pubblico Ministero svolge in massima parte funzioni di tipo inquirente. Infatti, con l'abrogazione del codice di procedura penale del 1930, il PM non ha più poteri di tipo inquisitorio, ove con l'istruttoria formale poteva decidere sulla base della prove raccolte, e spesso prove di tipo legale, il rinvio a giudizio o l'eventuale assoluzione.
Dal 1988, col nuovo codice l'organo di accusa dirige le indagini preliminari, ossia insieme alla polizia giudiziaria, che dirige, raccoglie gli elementi di prova, ai sensi di quanto disposto nel Libro V del vigente c.p.p.: non esistono più prove precostituite per legge. Solo nel dibattimenti innanzi al giudice e nel contraddittorio col difensore si formeranno le prove. Rimane la possibilità di effettuare delle anticipazioni del dibattimento con l'incidente probatorio, ex art. 392 c.p.p. Il PM, pertanto, deve richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari, c.d. GIP, tanto l'emissione del decreto d'archiviazione, che il rinvio a giudizio ovvero l'emissione del decreto penale di condanna - salvo i casi di citazione diretta a Giudizio - in quanto non può autonomamente decidere se sottoporre a processo penale una persona, come pure archiviare un'indagine penale, se non con l'avvallo del GIP.
In caso di inerzia del PM o di contrasto tra due o più PM, le funzioni inquirenti nelle indagini e nei procedimenti penali possono essere avocate da parte del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 412 c.p.p.
Presso la Corte di Cassazione la funzione del Pubblico Ministero è solamente requirente. Il PM nelle forme e nei casi preveduti dal codice di rito penale, infine, può proporre l'impugnazione avverso provvedimenti, quali ordinanze o sentenze, che siano sfavorevoli, ricorrendo in appello o innanzi alla Corte di Cassazione.
[modifica] Autonomia del Pubblico ministero in udienza e casi di sostituzione
Nell'udienza, il magistrato del Pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. Il suo superiore gerarchico, o "capo dell'ufficio", ossia il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Generale, provvedono alla sua sostituzione nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio ed in altri casi espressamente previsti dalla legge.
Negli altri casi, il Pubblico ministero può essere sostituito solo con il suo consenso qualora egli si astenga ex art. 36 c.p.p. Infatti, il Pubblico ministero a differenza del giudice non può essere ricusato dalle parti per gravi ragioni di convenienza (art. 37 c.p.p.). Il magistrato inquirente secondo la lettera della legge del codice di procedura penale non ha l'obbligo, bensì la "facoltà" di astenersi, qualora vi siano gravi ragioni di convenienza. Tuttavia, il PM, qualora non ritenga di doversi astenere, potrebbe essere sostituito dal superiore gerarchico procedendo alla sostituzione o alla avocazione delle indagini, ma solo nei casi previsti dalla legge, fermo restando l'esercizio della sanzione disciplinare e conseguente responsabilità interna del magistrato del Pubblico ministero di fronte al capo dell'ufficio. Nel caso di contrasti interni nell'ufficio del Pubblico ministero decide la Corte di Cassazione con apposita sezione dedicata. È opportuno sottolineare che la sanzione disciplinare può essere irrogata solo dal Consiglio Superiore della Magistratura con le garanzie previste dalla legge.
[modifica] Contrasti negativi tra Pubblici ministeri
Si verifica un contrasto negativo quando un Pubblico ministero ritiene di non avere competenza su un determinato reato e che tale competenza spetti ad un altro magistrato. In questi casi, il magistrato che ritiene di esercitare senza titolarità le funzioni di Pubblico Ministero trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del Pubblico ministero competente.
[modifica] Contrasti positivi tra uffici del Pubblico ministero
Si verifica un contrasto positivo quando un Pubblico ministero ritiene che un altro magistrato sia titolare di un'indagine a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli sta già procedendo. In questi casi, il Pubblico ministero che rileva il contrasto positivo deve informare il secondo magistrato, affinché si proceda alla trasmissione degli atti, in analogia a quanto previsto per i contrasti negativi.
[modifica] Il Pubblico ministero in ambito civile
Il Pubblico ministero gode sia del potere di azione civile (ex art 69 del codice di procedura civile) che del potere di intervento (ex art 70).
Il primo si concretizza sia nel promuovere interventi positivi del giudice a favore di una persona (come la nomina del curatore di uno scomparso) sia nell'agire quale limite di ordine pubblico alla volontà negoziale delle parti; si può dire anche che il pubblico ministero rileverà attivamente quello che il giudice potrebbe rilevare, passivamente, come eccezione.
Il secondo potere, di intervento, è in effetti il potere-dovere di intervenire nei casi indicati dall'art 70 pena nullità del procedimento stesso (ex art 158 del codice di procedura). Per quanto riguarda i poteri specifici del PM durante il processo civile, vedi l'art 72.
[modifica] Note
- ^ Cfr. l'art. 50 c.p.p., nonché l'art. 125 delle disp. att. c.p.p.