Nobiltà

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Corona del Re d'Italia (Casa Savoia).

Il termine nobiltà ha un duplice significato: indica sia uno status privilegiato riconosciuto dall'autorità, sia l'insieme dei soggetti che beneficiano di tale condizione. Con riferimento a quest'ultima accezione, lo storico Marc Bloch definisce "nobiltà" la classe dominante che abbia uno statuto giuridico suo proprio che confermi e materializzi la superiorità che essa pretende e, in secondo luogo, che tale statuto si perpetui per via ereditaria. È ammessa, a favore di alcune famiglie nuove, la possibilità di conquistarne l'accesso, anche se in numero ristretto e secondo norme regolarmente stabilite.[1]

Il governo retto dalla nobiltà è chiamato aristocrazia.

Indice

[modifica] Storia

Presso il popolo ebraico la primogenitura costituiva una sorta di nobiltà con speciali diritti. Una vera casta con privilegi si ebbe nell'Egitto, nell'India e in Persia. Nella Grecia di Omero alcune famiglie vantavano origine divina o eroica, che era vanto e stimolo ai discendenti. A Roma, nei primi tempi, ebbe in sostanza nella prima età feudale quella che è stata chiamata "nobiltà di fatto", legata alle funzioni di amministrazione del potere comunque delegato dal sovrano e i cui privilegi consistettero, in origine soprattutto, nella concessione di terre.

Una nobiltà di diritto si formò e si costituì tra i secoli XI e XIII: anche in questo caso la nobiltà fu legata a una funzione preminente e caratterizzante, quella militare, e a privilegi legati a modi di possesso di terre e territori; ma i modi di accesso a questo tipo di nobiltà furono regolati non solo da tradizioni consolidate, bensì anche da statuti giuridici.

Uno dei più caratteristici privilegi della nobiltà cittadina fu l'ammissione dei soli nobili ai più prestigiosi collegi professionali (collegio dei giureconsulti, dei fisici (medici), ecc.). I privilegi più comuni della nobiltà furono normalmente d'ordine fiscale, cioè esenzioni totali o parziali da vari tipi di imposte, e d'ordine giudiziario: comunemente il nobile poteva essere giudicato solo da nobili, da suoi pari, molto spesso costituiti in tribunale speciale.

Il diritto nobiliare contemplò sempre anche i casi per i quali si perdeva la nobiltà: dovunque comportava perdita della nobiltà (e dei relativi privilegi) una condanna per crimini contro il sovrano o contro il proprio paese, in molti casi anche una condanna per delitti comuni di particolare gravità; era anche generalmente considerata motivo di perdita della nobiltà qualsiasi attività considerata "servile o mechanica" cioè legata a lavoro manuale.

La successione nei titoli nobiliari, normalmente disposta nell'atto di concessione del titolo da parte del sovrano o del capo dello stato, può avvenire per soli maschi primogeniti, in favore dei discendenti maschi, ma anche in favore di tutti i discendenti, maschi e femmine (per queste solo a titolo personale e comunque sempre senza trasmissione ai discendenti in linea femminile, con l'eccezione di casi rarissimi). Il titolo nobiliare si trasmette ai soli figli legittimi, non agli adottati, né ai naturali, né ai legittimati per rescriptum principis, ma solo ai legittimati per subsequens matrimonium, salve sempre diverse statuizioni del sovrano.

In Francia nel 1789 l'Ancien Régime, dopo essere stato spazzato via dalla rivolta, era stato giuridicamente liquidato per decreto (l'"Assemblea nazionale" abolisce interamente il regime feudale")[2].

Dopo la Rivoluzione francese, anche nei paesi da essa non toccati ma nei quali si erano ormai affermati alcuni dei principi ideali da cui la Rivoluzione era nata, andò mutando la concezione dello Stato e definendosi una nuova idea di nazione: la nobiltà, persi ormai i privilegi di tipo feudale, vide ridursi ovunque e rapidamente sparire quasi dovunque anche gli altri privilegi tradizionali che nei confronti dello Stato la ponevano prima in rapporto diverso da quello dei non-nobili.

Se nel corso dei secoli ha spesso rappresentato la classe dirigente della società, oggi (soprattutto in un'Europa in cui in molti paesi i titoli nobiliari non sono più riconosciuti), la nobiltà si presenta talvolta come un ceto interessato a conservare le tradizioni ataviche e la memoria storica, anche con un certo attivismo in campo sociale e culturale.

[modifica] Regno d'Italia

Fonte principale del diritto nobiliare del Regno d'Italia è l'articolo 79 dello Statuto albertino: "i titoli di nobiltà sono mantenuti per coloro che vi hanno diritto; il re può conferirne dei nuovi" (nobiltà per lettere patenti). I provvedimenti nobiliari venivano suddivisi in due categorie: quelli reali (di grazia) e quelli ministeriali (di giustizia). I primi, ovviamente, discrezionali; i secondi dovuti (a norma della prima parte dell'art. 79 dello Statuto). Un titolo nobiliare era da considerare "esistente" indipendentemente dal "riconoscimento" amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento, peraltro necessario al legittimo uso ufficiale dello stesso[3]. Una famiglia che non aveva chiesto riconoscimento, pur possedendo tutte le qualità della nobiltà, finché non otteneva un pubblico attestato, apparteneva di fatto alla nobiltà, ma non ufficialmente, e quindi non poteva usarne gli attributi di onore, mentre una famiglia che aveva ottenuto attestato di riconoscimento era nobile di fatto e di diritto, "nobile di qualità e di titolo"[4].

Con regio decreto n.313 del 10 ottobre 1869 venne istituita la Consulta araldica del Regno, organo consultivo del governo, competente per le questioni nobiliari ed araldiche. Gli interessati, previo espletamento di una procedura di carattere amministrativo avanti gli organi araldici dello Stato, poterono ottenere l'scrizione nel Libro d'oro della nobiltà italiana ed in altri registri araldici, quale l'"Elenco ufficiale della nobiltà italiana".

Con i regi decreti n. 1489 del 16 agosto 1926 e n. 1091 del 16 giugno 1927 si volle unificare per tutto il Regno la successione nei titoli nobiliari, sopprimendo le antiche regole successorie ricavabili dalle legislazioni storiche. Principi informatori di quei provvedimenti furono essenzialmente: l'abrogazione delle leggi e consuetudini nobiliari già vigenti negli antichi Stati preunitari ed ancora in vigore; l'esclusione delle femmine dalla successione nobiliare e dalla facoltà di trasmettere titoli per linea femminile; la parziale retroattività delle suddette disposizioni.

Il regio decreto n.61 del 21 gennaio 1929 introdusse nell'ordinamento giuridico italiano l'"Ordinamento dello stato nobiliare italiano", modificato nel 1943[5].

Durante il Regno d'Italia la nobiltà non ebbe particolari privilegi, o prerogative, o precedenze[6]; la nobiltà quindi ebbe scarso rilievo nella vita ufficiale nazionale se non consideriamo però le precedenze a corte.

[modifica] Dal secondo dopoguerra ad oggi

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Falsi titoli di nobiltà.

In Italia i titoli nobiliari non sono più riconosciuti dal 1948 per effetto dell'articolo 3 e della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana e "non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza"[7][8]. La disposizione transitoria e finale rimanda invece ad una legge ordinaria la soppressione della Consulta araldica, perché si tratta di una regolamentazione di argomento più ampio (le funzioni amministrative nella materia araldica), non solo quello dei titoli nobiliari di cui si occupa tale disposizione della Costituzione. Dalla Costituzione furono terminate solo le funzioni inerenti ai titoli nobiliari.[7]

Sempre la disposizione transitoria e finale n. XIV prevede che i predicati[9] di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 (marcia su Roma) valgono come parte del nome[7][10], al quale vengono aggiunti con specifica sentenza di "cognomizzazione". Pertanto se i predicati sono "parti del nome", il titolare può trasmetterli per legge dello Stato a tutti i suoi discendenti (legittimi e naturali) ed anche al figlio adottivo, come qualsiasi cognome e vengono regolarmente tutelati dai tribunali della Repubblica Italiana, applicando a tale tutela le norme di tutela del nome (non quelle di tutela dei titoli nobiliari, cessati con la Costituzione repubblicana[7]).

Il gran magistero del Sovrano militare ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta nel marzo 1960 pubblicò un Elenco storico della nobiltà italiana che venne dichiarato essere, da lettera del sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri[11], sostanzialmente quello che sarebbe stata l'edizione aggiornata dell'"Elenco ufficiale della nobiltà italiana" se l'attuale ordinamento costituzionale ne avesse consentito la pubblicazione d'ufficio[12]. Tuttavia tale dichiarazione non tiene in considerazione i massimari nobiliari approvati dopo la pubblicazione dell'"Elenco ufficiale nobiliare del 1933, secondo i quali negli Elenchi ufficiali successivi sarebbero state riportate solo quelle famiglie che ottennero l’iscrizione nel Libro d'oro della nobiltà italiana (registro ufficiale), mentre tutte le altre famiglie, o rami di famiglie, pur già elencate negli Elenchi nobiliari ufficiali a stampa sarebbero state cancellate.

Anche se non avvengono, come per il passato, riconoscimenti nobiliari da parte dello Stato, essi possono ottenersi per la nobiltà generica in particolare dal gran magistero del Sovrano militare ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, che, fedele alle sue secolari tradizioni, continua ad ammettere nelle sue file cavalieri che provino la loro nobiltà[13].

Altri ordini cavallereschi rimasti in Italia che richiedono prove nobiliari per l'ammissione negli stessi sono l'Ordine di Santo Stefano papa e martire e l'Ordine costantiniano di San Giorgio (sia nella branca detta di Napoli che in quella detta di Spagna)[14]

Il Corpo della nobiltà italiana è un'associazione costituita a Torino nel 1958 da alcuni studiosi italiani di storia, diritto, araldica e genealogia, che si sono assunti la funzione di accertare e di difendere i diritti storici di coloro che hanno diritto ad un titolo nobiliare (e pertanto anche ad uno stemma gentilizio, o di cittadinanza), nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, in assenza della disciolta Consulta araldica[15].

[modifica] Alcuni dati statistici sulla nobiltà italiana

Un'approssimativa indagine[16], compiuta sulla diciottesima edizione del Libro d'oro della nobiltà italiana (periodico), permetteva di individuare in Italia la permanenza di circa quattromila famiglie nobili[17], delle quali circa un terzo di nobiltà semplice, priva cioè di titoli al di sopra di quello di nobile e due terzi dotate di titoli nobiliari superiori: questi sono, in ordine gerarchico decrescente, senza che ciò però implichi una correlazione tra importanza del titolo nobiliare e importanza del casato, i titoli di:

  • principe (circa il 6,5 per cento sugli altri titolati),
  • duca (circa il 4 per cento),
  • marchese (circa il 24 per cento),
  • conte (oltre il 52 per cento),
  • visconte (lo 0,1 per cento),
  • barone (circa il 13 per cento).[18].

Come si legge tale stima prese in esame tutte le famiglie presenti nel Libro d'oro della nobiltà italiana non soltanto, cioè, quelle iscritte negli Elenchi ufficiali nobiliari (che ottennero cioè un riconoscimento del loro status nobiliare con l'iscrizione negli Elenchi durante il periodo monarchico), bensì tutte quelle, a vario titolo, presenti in quella edizione del periodico: a tale numero della stima è necessario togliere quindi circa 500 famiglie per basare il calcolo solo sui casati effettivamente iscritti negli elenchi ufficiali nobiliari italiani.

Il computo più recente delle famiglie ancora con qualche membro vivente è stato pubblicato nella XXX edizione dell'Annuario della nobiltà italiana[19], e sposta il numero di famiglie sussistenti, e sempre discendenti dalle sole iscritte negli Elenchi ufficiali nobiliari, a oltre 7.500, per un totale di oltre 78.000 persone, evidenziando l'erronea stima, per difetto, del precedente calcolo pur lasciando sostanzialmente immutate le proporzioni per la distribuzione dei titoli[20][21].

[modifica] Titoli nobiliari

I titoli di nobiltà non furono certo il più significativo fattore di distinzione fra i nobili, né in termini di prestigio né in termini di potere: contavano maggiormente l'antichità della discendenza, il suo lustro storico, l'importanza delle cariche ricoperte e dei ranghi riconosciuti, nonché le alleanze matrimoniali, l'ampiezza e la stabilità dei possessi fondiari[23]. I più antichi elenchi nobiliari in ordine gerarchico includevano soltanto tre titoli: Principe, Conte e Duca. Di seguito, e in ordine gerarchico, i titoli più recentemente usati in Europa:

Titoli nobiliari specifici della nobiltà sarda:[24]

[modifica] Nobiltà in Europa

Attualmente in alcune nazioni europee, cioè nel Belgio, nella Gran Bretagna e nella Spagna, i diritti araldici e nobiliari sono riconosciuti e i sovrani fanno pure nuove concessioni, o fanno rivivere titoli vacanti.

Altrove, come accade in Danimarca, in Liechtenstein, in Lussemburgo, nel Principato di Monaco, in Norvegia, nei Paesi Bassi e in Svezia, vengono riconosciuti e sono concessi solo ai membri della famiglia sovrana. Così pure riconoscono i titoli nobiliari, senza fare nuove concessioni, la Santa Sede e la Repubblica di San Marino. Le repubbliche di Finlandia, di Francia e d'Irlanda (quest'ultima con qualche eccezione) riconoscono anch'esse i titoli nobiliari e permettono l'accertamento dei diritti relativi. Li vietano e li perseguono invece l'Austria e la Svizzera. In Germania, i titoli fanno parte integrante del cognome, mentre nel Portogallo non si dà rilevanza giuridica agli stessi.

Attualmente chi vuol far valere i propri diritti araldici genealogici nobiliari può rivolgersi a ordini cavallereschi nobiliari, a corpi di re d'armi di paesi dove ancora esiste giurisdizione nobiliare o ad associazioni araldico-nobiliari.[25]

[modifica] Città del Vaticano, Santa sede e titoli pontifici

La nobiltà pontificia è, ai sensi dello stato Città del Vaticano, ancora de iure e de facto vigente. Gli attuali organismi per accertare i titoli pontifici sono i tribunali ecclesiastici di ogni ordine e grado che operano ai sensi del diritto canonico. Gli atti emessi sono atti statuali e godono (quando in forma di decreto) di valore di legge con efficacia impositiva ed imperativa all'interno dello stato Città del Vaticano e dell'ordinamento ecclesiastico. I titoli nobiliari tutelati nel vigente diritto canonico sono i titoli concessi dalla Santa Sede (direttamente o, teoricamente, anche per delega) o concessi dall'Ordine di Malta che però non ha mai di fatto esercitato questo diritto da quando ha perso il possesso delle isole maltesi nel 1799.

Nell'articolo 42 del Concordato del 1929 era ammesso il riconoscimento, mediante decreto del capo dello Stato, dei titoli nobiliari conferiti dai pontefici anche dopo il 1870 e successivamente alla conclusione degli Accordi lateranensi[26].

Per quanto concerne i titoli nobiliari pontifici, dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana, esistevano due correnti dottrinarie opposte: la prima sosteneva che essi dovevano essere riconosciuti dalla Repubblica Italiana perché essendo state costituzionalizzate le norme del Concordato con la Santa sede (1929), che li riconosceva, anch'essi sarebbero stati automaticamente costituzionalizzati; la seconda corrente invece sosteneva che ai titoli nobiliari pontifici andava riconosciuto solo il trattamento riservato ai titoli nobiliari nazionali italiani e quindi per essi esisteva esclusivamente (come per quelli nazionali) il diritto alla "cognomizzazione" del solo predicato.

Nell'accordo di revisione del Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, essendovi prevista l'abrogazione delle norme del Concordato del 1929 non riprodotte nel nuovo documento, ne risultò abrogato anche l'art. 42 che imponeva il riconoscimento dei titoli pontifici, i quali da quella data non sono perciò attualmente suscettibili di riconoscimento da parte dello Stato italiano.

[modifica] Sovrano militare ordine di Malta

Il Sovrano militare ordine di Malta, ordine religioso indipendente dalla Santa Sede, la cui sovranità è riconosciuta da una parte della dottrina italiana, seguita dalla giurisprudenza del nostro Paese[27] e da altri Stati[28] non effettua più nuove concessioni nobiliari, ma si limita a verificare (dopo un accurato esame dei documenti prodotti) i titoli nobiliari presentati dagli aspiranti che chiedono di essere ammessi in quelle classi che esigono ancora le prove di nobiltà (cavalieri di onore e devozione e cavalieri di grazia e devozione). Per gli aspiranti alla classe di giustizia (il cosiddetto "primo ceto" dell'ordine), in passato rigorosamente riservata ai nobili, la presentazione delle prove nobiliari è stata invece abrogata dalla Costituzione promulgata nel 1997[29].

L'ammissione nell'ordine di Malta in una categoria nobiliare è una indiretta forma di riconoscimento di nobiltà, tanto che un tempo la nobiltà, gli stemmi e le genealogie già approvate erano ammesse, ai fini del riconoscimento, dalla Consulta araldica senza bisogno di ulteriore documentazione.[30]

[modifica] Repubblica di San Marino

L'ordinamento dello stato nobiliare della Repubblica di San Marino è regolato dalla legge del 29 settembre 1931 n. 15, e successive modifiche. In relazione agli sconvolgimenti istituzionali italiani, San Marino provvide all'abolizione dell'ordinamento nobiliare (1946), per ristabilirlo poco dopo (1958), con limitazioni al riconoscimento della nobiltà non sammarinese (1969).

La concessione di nuovi titoli nobiliari, prevista nella legge del 1931, è stata vietata nel 1980.[31]

[modifica] Altri Stati

  • Nei paesi a regime monarchico, ma anche in alcune Repubbliche (come ad esempio la Repubblica del Sud Africa[32] in cui vi sono sia un "Heraldry Council" sia un "Bureau of Heraldry"), esiste un organo statale, dipendente spesso dalla Presidenza del consiglio o da un ministero, che è competente per il riconoscimento o la concessione di un titolo anche completamente nuovo. Altri ordinamenti, anche a carattere repubblicano, possono ugualmente prevedere forme di tutela giuridica dei titoli nobiliari e degli stemmi gentilizi come avviene, ad esempio, in Francia.

[modifica] Note

  1. ^ AA.VV, Grande enciclopedia, volume XIII, Novara 1989, p.551
  2. ^ AA.VV. "Diritto Costituzionale" Giugliano (NA) Luglio 2010 Edizioni Giuridiche Simone pag. 29
  3. ^ Sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1967
  4. ^ Giovanni Maresca di Serracapriola "Nobiltà", in Antonio Azara e Ernesto Eula Novissimo Digesto Italiano, vol. XI, Torino 1976, p.288
  5. ^ Legislazione araldico-nobiliare del Regno d'Italia
  6. ^ Enrico Genta, Titoli nobiliari, in AA.VV., "Enciclopedia del diritto", Varese 1992, vol. XLIV, pag. 680
  7. ^ a b c d Sentenza 101 del 26 giugno 1967 della Corte costituzionale
  8. ^ Carlo Mistruzzi di Frisinga, Trattato di diritto nobiliare italiano, Vol. I, Giuffrè, Milano, p. 23: «La Costituzione repubblicana del 1948 non ha - si noti bene - nè abolito nè proibito i titoli nobiliari. Si è limitata a non riconoscerli ufficialmente e a togliere di conseguenza quella protezione legale di cui essi godevano in regime monarchico. Per contro protegge in pieno i predicati nobiliari che vengono a far parte del nome con funzione "individuatoria"».
  9. ^ Un "predicato di nobiltà" è la denominazione di luogo associata ad un titolo nobiliare che ne indica la giurisdizione. Per esempio: per il conte "di Macerata" la parte "di Macerata" è il predicato del titolo di conte.
  10. ^ La sentenza costituzionale n. 101/1967 aggiunse interpretativamente in base al combinato disposto dell'art. 3/1º della Costituzione con l' art. XIV/1º delle disposizioni transitorie e finali, il requisito che i predicati fossero già stati riconosciuti dalla Consulta araldica del Regno d'Italia
  11. ^ L' Elenco storico della nobiltà italiana era stato compilato in conformità dei decreti e delle lettere patenti originali e sugli atti ufficiali di archivio della Consulta araldica dello Stato italiano.
  12. ^ Giovanni Maresca di Serracapriola, "Nobiltà" in Antonio Azara e Ernesto Eula, Novissimo Digesto Italiano, volume XI, Torino 1976, p.286, nota n. 1
  13. ^ Giovanni Maresca di Serracapriola, "Nobiltà" in Antonio Azara e Ernesto Eula, Novissimo Digesto Italiano, volume XI, Torino 1976, p.286
  14. ^ Schede bliografiche di A. Borella , Annuario della nobiltà italiana e Libro d'oro della nobiltà italiana; Pier Felice degli Uberti La storia della tua famiglia, Giovanni De Vecchi editore, Milano 1995, pp.129-131 (Sacro militare ordine costantiano di San Giorgio).
  15. ^ Lorenzo Caratti di Valfrei Araldica, Mondadori editore, Milano 2008, pp.143-152
  16. ^ Il riscontro è stato fatto calcolando le famiglie nobili iscritte nel Libro d'oro della nobiltà italiana (periodico), vol. XIX, 1981-1985, con stato personale; nel caso di famiglia dotata di più titoli, si è considerato solo il titolo più alto. vedi: Enrico Genta, Titoli nobiliari, in AA.VV., "Enciclopedia del diritto", Varese 1992, vol. XLIV, pag. 679-680.
  17. ^ Alle famiglie titolate corrispondono con una certa approssimazione i singoli individui titolati: infatti (a parte alcuni abusi) per molte famiglie titolate è prevista la spettanza del titolo per tutti i maschi (e a volte per le femmine) e non solo per i primogeniti vedi: Enrico Genta, Titoli nobiliari, in AA.VV., "Enciclopedia del diritto", Varese 1992, vol. XLIV, pag.680.
  18. ^ Enrico Genta, Titoli nobiliari, in AA.VV., "Enciclopedia del diritto", Varese 1992, vol. XLIV, pag. 679-680.
  19. ^ Indice completo e generale di tutte le famiglie comprese nella XXXI^ edizione dell'Annuario
  20. ^ Introduzione di Amedeo di Savoia-Aosta alla XXX e edizione dell'Annuario della Nobiltà Italiana
  21. ^ Statistiche demografiche sulla nobiltà italiana, aa.vv., in Genealogical researches collection, 2008, Salt Lake City, Utah, U.S.A.
  22. ^ Sito dell'associazione Vivant
  23. ^ Marino Bon Valsassina "Titoli nobiliari", in Enciclopedia giuridica Treccani.
  24. ^ A.A.G.N.D.S. - Discorso Bibliografico
  25. ^ Pier Felice degli Uberti "La storia della tua famiglia" Milano 1995 Giovanni De Vecchi Editore pag. 124
  26. ^ F. del Giudice-F. Mariani Diritto Ecclesiastico Edizioni Giuridiche Simone Pozzuoli (NA), XI edizione, giugno 2010, p.109
  27. ^ Benedetto Conforti Diritto internazionale, Napoli 2002, p.31
  28. ^ Sito ufficiale del Sovrano militare ordine di Malta
  29. ^ Carta costituzionale del Sovrano Ordine di Malta
  30. ^ Pier Felice degli Uberti La storia della tua famiglia, Giovanni De Vecchi Editore, Milano 1995, p.127
  31. ^ Ordinamento nobiliare di San Marino
  32. ^ Sito degli Archivi nazionali del Sud Africa

[modifica] Bibliografia

  • Marc Bloch, La società feudale, Einaudi, Torino, 1984
  • G. Cansacchi, Predicati e titoli nobiliari, in "Novissimo Digesto Italiano" Torino 1984, appendice vol. V, pag.1133.
  • Claudio Donati, L’idea di nobiltà in Italia: secoli XIV-XVIII, Roma - Bari, 1988
  • Enrico Genta, Titoli nobiliari, in AA. VV., "Enciclopedia del diritto", Varese 1992, vol. XLIV, pag. 674-684.
  • Gian Carlo Jocteau: Nobili e nobiltà nell'Italia unita, Laterza (collana Quadrante Laterza) 1997
  • Carlo Mistruzzi di Frisinga, Trattato di diritto nobiliare italiano, Milano 1961.

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