Mansioni
Le mansioni indicano l'insieme dei compiti e delle specifiche attività che il prestatore di lavoro deve eseguire nell'ambito del rapporto di lavoro. Le mansioni costituiscono l'oggetto specifico dell'obbligazione lavorativa e sono individuate nel contratto di lavoro. Tutto questo trova fondamento nel principio di contrattualità delle mansioni, sancito dall'art. 2103 c.c. come novellato dall'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui:
«il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [...] ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte [...]».
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[modifica] Disciplina legale
È vero che il prestatore di lavoro può essere adibito alle mansioni di assunzione, ma anche alle mansioni corrispondenti alla categoria o livello superiore che abbia successivamente acquisito oppure a mansioni equivalenti a quelle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
[modifica] Mansioni e compiti
Comunque bisogna distinguere tra le mansioni esecutive e i compiti. Generalmente le mansioni sono correlate ad attività lavorative strettamente legate agli ordini ricevuti dal datore di lavoro. Per quanto riguarda la definizione di "compiti", in questo caso c'è una prestazione lavorativa che mette in campo anche le capacità intellettive di colui che le svolge. Le mansioni costituiscono l'oggetto dell'obbligazione dovuta dal lavoratore con la sua prestazione (il corrispettivo della prestazione di lavoro è la retribuzione).
[modifica] Il Codice civile
Le mansioni come le categorie di appartenenza sono stabilite dai contratti nazionali di lavoro. Il Codice civile all'art. 2095 stabilisce tre categorie: operaio, impiegato, dirigente. Ai contratti di categoria è affidata la disciplina di qualifica e categoria [1]. Successivamente, la legge n. 190 del 13 maggio 1985, con la modifica dell'art. 2095 del Codice civile, ha riconosciuto giuridicamente la categoria intermedia dei quadri entrati anche nella contrattazione collettiva [2].
Inoltre, il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, disponendo che ogni patto contrario sia nullo (art. 2103 Codice civile).
[modifica] Modifica delle mansioni
| Per approfondire, vedi la voce Jus variandi. |
È possibile modificare le mansioni del lavoratore, attraverso il cosiddetto jus variandi, che indica il potere del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore oltre l'ambito convenuto, nel rispetto della legge, dei contratti collettivi e del principio generale di buona fede. In ottemperanza all'art. 36 Cost. nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta. Inoltre, al fine di tutelare il lavoratore che abbia acquisito una professionalità l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
In particolare l'art. 2103 del Codice civile pone il divieto di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori (cd. mobilità verso il basso), a meno che non si sia in presenza di esigenze straordinarie sopravvenute e temporanee, oppure per tutelare la salute del lavoratore o il suo interesse alla conservazione del posto di lavoro (è il caso della lavoratrice madre), ovvero in caso di crisi aziendale con soppressione del posto di lavoro e delle corrispondenti mansioni. La legge n. 223 del 1990 disciplina tale ipotesi agli artt. 4 e 9, mentre per motivi sanitari il lavoratore può essere spostato temporaneamente a mansioni inferiori per essere allontanato da esposizioni nocive (art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 [3].
Oltre questi casi, il lavoratore può rifiutarsi di svolgere mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto.
[modifica] Note
- ^ Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato, Carinci F., De Luca Tamajo R., Tosi P., Treu T.
- ^ Categorie dei lavoratori. Discipline privatistiche, Digesto (Discipline privatistiche), Garilli A., UTET, 1988
- ^ Viceconte M., Lavoro e previdenza oggi pp. 202 ss. (http://www.diritto.it/osservatori/diritto_lavoro/LPO%20n.1-1995.pdf)
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
http://www.diritto.it/osservatori/diritto_lavoro/LPO%20n.1-1995.pdf
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