Legislazione mineraria italiana
La legislazione mineraria italiana si basa sul Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (in Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, del 23 agosto 1927 n. 194), aggiornato e coordinato al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 213.
Indice |
[modifica] I precedenti storici
Le cave di marmo negli agri marmiferi comunali di Carrara e di Massa, furono regolati da un insieme di leggi emanate tra il 1751 e il 1852 dai duchi di Massa e Carrara e poi dai loro successori duchi di Modena. In parte questo sistema, conosciuto come legge estense, dal nome della famiglia d'Este che era subentrata ai Cybo-Malaspina nel ducato, ha tuttora qualche residua applicazione nel diritto italiano.
L'altra zona italiana in cui la produzione estrattiva ha avuto una importanza secolare - la Sicilia - riuscì a mantenere dopo l'unificazione legislativa alcune norme peculiari, anche su pressione del governo inglese che intendeva difendere i propri interessi nell'estrazione dello zolfo isolano.
[modifica] Legislazione nazionale
- R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 (artt. 4 e seguenti) - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno
- R.D. 18 dicembre 1927, n. 2717 - Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave
- R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347 - Provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere
- R.D. 25 gennaio 1937, n. 218 - Convertito in legge il R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347
- L. 4 marzo 1958 n. 198 - Delega al potere esecutivo in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere
- D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave
- D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 (art. 1, lett. a) - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materie di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61 e Art. 82 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382
- D.P.R. 21 luglio 1982 n. 727 -Attuazione della direttiva CEE n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva".
- L. 6 ottobre 1982, n. 752 - Norme per l'attuazione della politica mineraria
- L. 15 giugno 1984, n. 246 - Integrazioni e modifiche al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria
- L. 8 luglio 1986, n. 349 (art. 2, lett. d) - Istituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale
- Circolare 24 settembre 1988 n. 30483 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione
- L. 30 luglio 1990, n. 221 - Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria
- D.M. 23 dicembre 1991 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Requisiti dei progetti di riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca o di coltivazione mineraria ammissibili a contributo e modalità di verifica e di controllo dei progetti medesimi.
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382 - Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale
- D.L. 25 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee
- Circolare 19 maggio 1997 n. P1066 - Chiarimenti riguardanti il D.L. 25 novembre 1996 n. 624
- Circolare 26 maggio 1997 n. 600524 Chiarimenti relativi al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 da parte del Ministero dell'Industria e Commercio e Artigianato
- D.L. 30 marzo 1999, n. 96 - Intervento sostitutivo del governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (art. 9)
- D.L. 1 aprile 2005 - Modifiche all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.
[modifica] Punti salienti
Distinzione tra cava e miniera giuridica, cioè decisa in maniera netta e non ambigua dalla legge stessa, che elenca all'articolo 2 le risorse i cui giacimenti devono essere definiti nell'uno e nell'altro modo. Più precisamente,
Miniera
- minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
- fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C;
- pietre preziose, granato, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorite, minerali di bario e di stronzio, talco, amianto, marna da cemento, pietre litografiche;
- sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas;
Cave
- delle torbe;
- dei materiali per costruzioni edilizie (ad eccezione della marna da cemento), stradali ed idrauliche;
- delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
- degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.
Questa distinzione è molto importante perché il giacimento oggetto di miniera (ad eccezione delle torbiere) rientra nell'atto del diritto pubblico e appartiene allo stato, invece il giacimento che è oggetto di cava rientra nell'ambito del diritto privato ed è di pertinenza del proprietario del fondo.
L'attività di ricerca non può essere svolta senza il necessario permesso e la coltivazione di un giacimento (ovviamente successiva ad una ricerca mineraria che abbia avuto esito positivo per lo sfruttamento) può essere eseguita solo da chi ne possegga la relativa concessione che è prioritariamente il titolare della concessione di ricerca.
Nelle regioni a statuto ordinario i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione sono richiesti ed approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero dell'industria), viceversa nelle regioni a statuto speciale queste pratiche sono demandate a competenti uffici regionali.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- Il Codice Minerario di Massa Marittima (secc. XIII-XIV) online
- Normativa italiana cave e miniere
- Normativa italiana cave e miniere
- Normativa italiana cave e miniere
- Normativa italiana cave e miniere