Lavoro autonomo
Il lavoro autonomo è definito dall'art. 2222 del Codice Civile, che indica quale lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
[modifica] Differenza con il lavoro subordinato
A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume un'obbligazione di risultato e non di mezzi: egli, cioè, non si obbliga a mettere a disposizione la propria forza lavoro per un determinato tempo, ma garantisce il raggiungimento di determinati risultati. Conseguenza di tale diversa natura è che il lavoratore autonomo svolge la propria attività con mezzi prevalentemente propri e non del committente, e con piena discrezionalità circa il tempo, il luogo e le modalità della prestazione. Non ha, dunque, vincoli di subordinazione nei confronti del committente, il quale non ha i poteri direttivi, di controllo e disciplinare tipici del datore di lavoro subordinato. In ogni caso il prestatore di lavoro autonomo può essere obbligato al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nel contratto.
[modifica] Distinzioni all'interno del lavoro autonomo
Nel lavoro autonomo si distinguono due ampie categorie corrispondenti alle prestazioni di tipo manuale e di quelle di tipo intellettuale. In quest'ultima categoria rientrano essenzialmente le libere professioni intellettuali protette da iscrizione in un albo professionale. Esistono però anche professionisti per cui non è necessaria l'iscrizione in un albo e commercianti che svolgono attività professionali aprendo una partita IVA.
Inoltre, nel lavoro autonomo rientrano alcune forme di collaborazione parasubordinata, che si distinguono per la prestazione dell'attività lavorativa in forma non subordinata ma neanche totalmente autonoma, bensì in forma coordinata e, spesso, inserita nell'organizzazione dell'imprenditore committente. Rientrano in queste forme di collaborazione autonoma le cosiddette Co.Co.Co, ormai sostituite dal lavoro a progetto anche detto Co.Co.Pro, e altre forme di Lavoro parasubordinato.
L'esistenza ambigua di "parasubordinati" dà luogo a varie confusioni. Un clamoroso esempio è il problema della Gestione Separata dell'INPS [1], che mette insieme i parasubordinati e i professionisti senza cassa di categoria con prestazioni diverse (per esempio, i professionisti non possono avere l'indennità di malattia) e con carichi diversi di contributi. I contributi dell'INPS sono ripartiti nel caso dei parasubordinati come 1/3 a carico dei lavoratori e 2/3 a carico del datore di lavoro. Invece nel caso dei professionisti, i contributi sono totalmente a carico dei lavoratori. La natura quasi subordinata dei parasubordinati ha spinto l'aliquota della Gestione Separata dell'INPS fino a 27,72% dal 01/01/2012 senza dare prestazioni corrispondenti ai professionisti iscritte nella stessa Gestione Separata dell'INPS che subiscono un'aliquota ben superiore rispetto agli altri professionisti e ai commercianti.