Interesse (diritto)

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In diritto il termine interesse è utilizzato per designare un movente delle azioni umane, la tensione che spinge l'uomo verso un bene, diretta a conseguirlo o a conservarlo. Il termine bene assume qui un significato ampio, comprendendo tutto ciò che abbia attitudine a soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale (talvolta si usa con questo significato la locuzione "bene della vita"); in tale accezione rientrano, quindi, non solo le cose (beni in senso stretto) ma anche i beni immateriali (come le opere d'ingegno) e le attività umane (prestazioni) atte a soddisfare un bisogno.

Quando più soggetti aspirano ad un bene scarso i loro interessi entrano in conflitto; una delle funzioni del diritto è proprio quella di risolvere questo genere conflitti, stabilendo quale degli interessi confliggenti debba prevalere. Tale interesse viene giudicato rilevante dall'ordinamento giuridico e costituisce oggetto di un rapporto giuridico. Da quanto si è detto si desume che non tutti gli interessi sono ritenuti meritevoli di protezione dall'ordinamento: quelli che l'ordinamento ritiene di tutelare assurgono a situazioni giuridiche soggettive, gli altri rimangono meri interessi di fatto (che l'ordinamento può ritenere illeciti o semplicemente indifferenti). La situazione giuridica soggettiva attraverso la quale trova protezione l'interesse può essere attribuita al soggetto portatore dello stesso, come nel caso diritto soggettivo, o ad un diverso soggetto, come nel caso della potestà.

La lesione (annientamento o menomazione) di un interesse altrui costituisce un danno.

[modifica] Interessi privati, collettivi e pubblici

Si distinguono:

  • gli interessi privati, propri di un determinato individuo;
  • gli interessi collettivi, propri di una determinata pluralità di individui considerata come unità;
  • gli interessi pubblici, propri di quella pluralità di individui che è la comunità costitutiva dell'ordinamento di riferimento, considerata come unità.

Mentre la cura degli interessi privati spetta agli stessi soggetti portatori (o, se non hanno la capacità di agire, a chi, in virtù di un munus attribuito dall'ordinamento, agisce nel loro interesse) e la cura degli interessi pubblici è attribuita a funzionari pubblici (o a titolari di munera pubblici), la situazione è più articolata nel caso degli interessi collettivi. La collettività alla quale sono riferiti può, infatti, essere dotata di una propria organizzazione (e, quindi, di un proprio ordinamento giuridico) o esserne priva (cosiddetta comunità allo stato diffuso). Nel primo caso l'ordinamento può attribuire all'organizzazione (ente esponenziale) la capacità giuridica, facendone quindi una persona giuridica, o quantomeno una qualche rilevanza, facendone quindi comunque, secondo una diffusa teoria, un soggetto di diritto, seppur privo di personalità giuridica. In questi casi sarà, dunque, l'ente esponenziale, attraverso le persone fisiche che agiscono per esso, a curare gli interessi della collettività. Laddove, invece, manchi un ente esponenziale (è il caso degli interessi diffusi o adespoti), la cura degli interessi collettivi è più problematica: in alcuni casi l'ordinamento l'attribuisce ad un funzionario pubblico, in altri a ciascuno dei membri della collettività.

In generale, l'attività svolta nell'interesse di un altro soggetto o di una comunità allo stato diffuso prende il nome di funzione.

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