Cosa giudicata

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Giudicato o cosa giudicata è il provvedimento giurisdizionale divenuto ormai incontrovertibile, ossia non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari, o perché siano già decorsi i termini per impugnare o perché siano già stati esperiti tutti i mezzi d'impugnazione previsti.

Un provvedimento passato in giudicato è contraddistinto dall'incontrovertibilità della cosa giudicata: nessun giudice può pronunciarsi nuovamente su quel diritto sul quale è già intervenuta una pronuncia che abbia esaurito la serie dei possibili riesami (principio del ne bis in idem), questo esaurimento si verifica sia nel caso in cui i diversi gradi di giurisdizione si siano effettivamente svolti, sia nel caso in cui si sia rinunciato ad essi.

La caratteristica strutturale dell'attività giurisdizionale di cognizione è data dall'essere strutturata in modo tale da concludersi in una pronuncia, assoggettata ad una serie limitata di riesami del giudizio o mezzi di impugnazione, il cui esaurimento dà luogo all'incontrovertibilità propria della cosa giudicata.

L'incontrovertibilità del giudicato è di tipo relativo, in quanto esistono dei mezzi d'impugnazione e delle deroghe di tipo eccezionale (come la revisione) sia in diritto processuale penale che civile.

Indice

[modifica] Ne bis in idem

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Ne bis in idem.

Il principio del ne bis in idem (dal latino letteralmente "Non due volte nello stesso") è fortemente correlato al giudicato. Cardine essenziale di questo principio è la certezza del diritto e dei provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali. In ambito penale questo principio si riflette anche sulla possibilità di evitare persecuzioni eccessive nei confronti di soggetti prosciolti o condannati.

[modifica] Il giudicato civile

Nel codice di procedura civile viene espressa dall'art. 324 che contiene la regola del passaggio in giudicato della pronuncia. Questa norma è rubricata sotto il titolo "cosa giudicata formale", in contrapposizione a "sostanziale", ed equivale a processuale. Naturalmente in relazione alla funzione sostanziale della cognizione chiamata cosa giudicata sostanziale e disciplinata tra i diritti sostanziali ossia nel codice civile all'art. 2909, il quale enuncia che l'accertamento passato in giudicato fa stato tra le parti, loro eredi ed aventi causa. Di conseguenza rendendolo conforme al risultato incontrovertibile dell'accertamento, salve le conseguenze di eventuali fatti successivi (jus superveniens).

[modifica] Il giudicato penale

Il passaggio in "giudicato" di una sentenza penale è quella situazione di definitività della pronuncia stessa che segue all'inesperibilità avverso quel provvedimento di alcun mezzo di gravame;e ciò, per esaurimento delle impugnazioni possibili ovvero per decadenza dalle stesse. Il giudicato penale tuttavia è flessibile: vi sono infatti alcuni mezzi d'impugnazione straordinari appositamente predisposti in via eccezionale per permettere un nuovo giudizio sul fatto. Ci si riferisce alla revisione e alla revoca della sentenza di non luogo a procedere. In questi casi si deroga di fatto al disposto del divieto di bis in idem indicato nell'art 649 c.p.p.

Il giudicato determina l' "irrevocabilità" della sentenza e, dunque, del suo contenuto e crea un effetto preclusivo, di carattere soggettivo, verso quel soggetto "già giudicato" e quindi non più sottoponibile a processo per il medesimo fatto (ne bis in idem) (cfr. 648 e 649 c.p.p.).

[modifica] Esecuzione

Dal giudicato nasce la c.d. esecutività delle pronunce, e cioè, in caso di condanna, l'espiazione della pena inflitta. Colui che cura l'esecuzione dei provvedimenti definitivi è il Pubblico Ministero presso il Giudice che ha reso la pronuncia. Il P.M., in particolare, nelle ipotesi in cui la condanna riguardi una pena detentiva emette un ordine di esecuzione ordinando la carcerazione del condannato.

[modifica] Bibliografia

[modifica] Voci correlate

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