Contratto di formazione e lavoro
Il contratto di formazione e lavoro è stato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con l'obbligo per il datore di lavoro di fornire, oltre alla retribuzione una specifica attività formativa, e per il lavoratore, oltre a rendere la prestazione anche quella di seguire con diligenza la formazione stessa.
Introdotto con la Legge 19 dicembre 1984, n. 863, è stato successivamente sostituito dal contratto di inserimento previsto dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Si è trattato di un tipo di contratto "a causa mista" simile al contratto di apprendistato, per la tassatività della durata, per la possibilità di assumere con inquadramento inferiore a quello previsto per la qualifica da conseguire, per la presenza di sgravi contributivi, per l'obbligo di assicurare una attività formativa di durata e contenuti programmati e per la stipulabilità soltanto da datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, abbiano confermato in servizio almeno una percentuale minima dei contratti instaurati con la stessa fonte e venuti a scadere nei mesi precedenti.
Come per ogni tipo di contratto di lavoro, anche nei contratti di formazione e lavoro era richiesta la forma scritta ad substantiam, in mancanza della quale il contratto viene automaticamente convertito a tempo indeterminato.
Attualmente il Contratto di Formazione e Lavoro non è più sottoscrivibile perché abrogato. Al suo posto vi è oggi il Contratto di inserimento.[1]
[modifica] Note
- ^ Corso di paghe e contributi, 2010 Bianchi Gerbaldi, Buffetti
[modifica] Voci correlate
- Contratto di lavoro
- Contratto di lavoro a tempo parziale (o ad orario ridotto, o ancora "part time")
- Contratto di lavoro ripartito
- Contratti di lavoro con funzione formativa
- Contratto di apprendistato
- Contratto di formazione e lavoro
- Contratto di inserimento
- Contratto di lavoro a progetto
- Contratto di lavoro intermittente o a chiamata
- Contratto di somministrazione di lavoro