Contratto di formazione e lavoro

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Diritto del lavoro in Italia









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Categoria:Diritto del lavoro
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Il contratto di formazione e lavoro è stato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con l'obbligo per il datore di lavoro di fornire, oltre alla retribuzione una specifica attività formativa, e per il lavoratore, oltre a rendere la prestazione anche quella di seguire con diligenza la formazione stessa.

Introdotto con la Legge 19 dicembre 1984, n. 863, è stato successivamente sostituito dal contratto di inserimento previsto dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Si è trattato di un tipo di contratto "a causa mista" simile al contratto di apprendistato, per la tassatività della durata, per la possibilità di assumere con inquadramento inferiore a quello previsto per la qualifica da conseguire, per la presenza di sgravi contributivi, per l'obbligo di assicurare una attività formativa di durata e contenuti programmati e per la stipulabilità soltanto da datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, abbiano confermato in servizio almeno una percentuale minima dei contratti instaurati con la stessa fonte e venuti a scadere nei mesi precedenti.

Come per ogni tipo di contratto di lavoro, anche nei contratti di formazione e lavoro era richiesta la forma scritta ad substantiam, in mancanza della quale il contratto viene automaticamente convertito a tempo indeterminato.

Attualmente il Contratto di Formazione e Lavoro non è più sottoscrivibile perché abrogato. Al suo posto vi è oggi il Contratto di inserimento.[1]

[modifica] Note

  1. ^ Corso di paghe e contributi, 2010 Bianchi Gerbaldi, Buffetti

[modifica] Voci correlate

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