Condotta antisindacale

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca

La condotta antisindacale consiste in quei comportamenti posti in essere dal datore di lavoro volti ad impedire o a limitare l'esercizio della libertà sindacale, dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero.
Il termine, pertanto, fa riferimento a molteplici comportamenti che possono essere posti in essere dal datore di lavoro nei confronti del singolo lavoratore o dei lavoratori, o altresì nei confronti delle Associazioni Sindacali. La Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha più volte messo in risalto nelle sue decisioni (tra le quali merita certamente di essere menzionata la sent.5295/1997), l'assoluta irrilevanza dell'elemento soggettivo in tali comportamenti, affermando, tout court, che ai fini della configurabilità e della sanzionabilità della Condotta Antisindacale, è necessario e sufficiente il solo elemento oggettivo, prescindendo così dagli elementi intenzionali (dolo) con i quali, eventualmente, il comportamento in questione è stato posto in essere dal Datore di Lavoro.

L'art.28 della legge n°300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) dispone uno strumento celere di repressione di tali comportamenti.

L'azione giudiziaria si propone con ricorso al Tribunale del luogo in cui viene posto in essere il comportamento denunciato, che deve avere la caratteristica di essere attuale. L'ordine del giudice (decreto motivato) che sanziona la condotta antisindacale è immediatamente esecutivo. Contro il decreto che decide sul ricorso, dalle parti che ne avessero interesse, è ammessa entro 15 giorni opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

Strumenti personali
Namespace

Varianti
Azioni