Conciliazione monocratica
La conciliazione monocratica è un istituto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, che consiste nella possibilità di transigere in sede amministrativa su questioni di natura retributiva e contributiva inerenti al rapporto di lavoro. Essa mette a disposizione del lavoratore uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla via giudiziaria.
Indice |
[modifica] Ambito di applicazione
| Per approfondire, vedi la voce Ispettore del lavoro#Ambito amministrativo. |
Pur esistendo, per certi versi, nella normativa precedente, che permetteva al lavoratore di effettuare una denuncia al vecchio Ispettorato del lavoro, al quale seguiva una ispezione in azienda, ma spesso con tempi lunghi, essa è stata sostanzialmente istituita nei termini che si diranno solo nel 2004 dal Governo Berlusconi II, a seguito della c.d. Riforma Biagi, in relazione alla riorganizzazione dei servizi ispettivi.
Tramite questo istituto è possibile fare una denuncia - tecnicamente richiesta d'intervento - ad un ispettore di turno presso la Direzione provinciale del lavoro, non solo per problematiche di carattere previdenziale come era prima, ma anche per qualsiasi questione relativa alla retribuzione. L'Ufficio non ha l'obbligo di effettuare la conciliazione monocratica, ma ne deve valutare l'opportunità. Infatti, non è possibile porre in essere la conciliazione monocratica qualora si ravvisino gli estremi di un reato o si tratti di diritti non disponibili (ad es. sull'indennità di maternità, qualora si tratti di lavoro di minori o extracomunitari non in regola, ecc.).
La richiesta viene verificata dall'ufficio, e se vi appaiono elementi per una possibile conciliazione delle parti, viene avviato il procedimento, con la convocazione del datore di lavoro entro un termine prefissato.
[modifica] Caratteristiche
Se il datore di lavoro e il lavoratore si accordano, a norma dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 124/2004, "i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi ... [sono] riferiti alle somme concordate in sede conciliativa...". Inoltre, se una delle parti non si presenta, o in fase di incontro - anche più riunioni - non si perviene ad un accordo, così come prevede il comma 5 del predetto articolo "...la Direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.". Come è noto l'accertamento ispettivo non ha limiti, e pertanto non avrà luogo solo sulle questioni sollevate dal lavoratore, bensì su tutta l'attività del datore di lavoro, con l'ovvio limite della prescrizione quinquennale ex art. 15 della legge n. 689/1981. In caso di mancato accordo, se in sede di ispezione si riscontra la fondatezza della denuncia del lavoratore, viene emessa una diffida accertativa con cui si obbliga il datore di lavoro a pagare comunque il dovuto.
[modifica] Diffusione
Tale istituto, pur essendo sulla carta estremamente conveniente, non ha avuto grande diffusione, come era invece nelle aspettative del legislatore della riforma. Disapplicato dai sindacati, per la loro assenza istituzionale nella relativa procedura, è per lo più ignoto ai lavoratori.