Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Secondo la dottrina prevalente, e in assenza di una nozione univoca sul punto, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è un'Autorità amministrativa indipendente, istituita dall'art. 12 della L. 12 giugno 1990, n. 146. La sua funzione di bilanciamento del diritto di sciopero con i diritti fondamentali della libertà della persona è di particolare rilievo qualora l'astensione concerna servizi pubblici essenziali, le cui conseguenze infatti ricadono sui cittadini, soggetti terzi rispetto al conflitto fra lavoratori e datori di lavoro.
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[modifica] Composizione
Secondo la legge istitutiva, la Commissione è «composta da nove membri designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica».
Il Presidente attuale è Roberto Alesse
[modifica] Funzioni
In origine la Commissione aveva una funzione di mediazione del conflitto tra datori di lavoro e scioperanti; i poteri regolativi erano invece sostanzialmente governativi. La Commissione acquisisce pieno potere regolativo solo con la L. 11 aprile 2000, n. 83. Le funzioni principali sono quindi:
- segnalare all'autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- valutare l'idoneità delle prestazioni minime ritenute indispensabili (negli accordi e nelle autoregolamentazioni);
- sottoporre alle parti una proposta di prestazioni indispensabili, nel caso le ritenesse non idonee;
- invitare i soggetti interessati al differimento dell'astensione qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- soprattutto, imporre una "provvisoria regolamentazione" alle parti scioperanti e sanzionare le condotte non rispettose dei dettami normativi.
[modifica] Sanzioni
La legge n. 83/2000, modificando la legge n. 146/1990, potenzia anche l'ambito sanzionatorio della Commissione. Infatti, ai sensi dell'art. 4 e ss., la Commissione può deliberare delle sanzioni amministrative, piuttosto alte, ossia sino a euro 25.000 qualora non vengano rispettate dalle Aziende o dalle organizzazioni sindacali, o dalle associazioni degli autonomi o ancora dagli Ordini professionali, le disposizioni relative alla regolamentazione prevista dal codice di autoregolamentazione o in mancanza emanata provvisoriamente dalla Commissione, oppure qualora non siano state rispettati gli obblighi di informazione, ecc. In tal caso, pur rimandendo la sanzione affidata alla deliberazione della Commissione, essa è comminata dalla Direzione Territoriale del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competente per territorio.