Associazione di tipo mafioso

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Reato di
Associazione di tipo mafioso
fonte: Codice penale italiano
Articolo 416 bis c.p.
Competenza tribunale collegiale
Procedibilità di ufficio
Arresto obbligatorio
Fermo si
Pena prevista membro semplice reclusione da cinque a dieci anni(aumentata da sette a quindici anni se l'associazione è armata),vertici dell'associazione reclusione da sette a dodici anni (aumentata da dieci a ventiquattro anni se l'associazione è armata)

L'associazione per delinquere di tipo mafioso è una fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano, all'art. 416 bis, e quindi all'interno del V titolo della seconda parte del codice stesso, ossia nella parte disciplinante i delitti contro l'ordine pubblico.

Indice

[modifica] Legge Rognoni-La Torre

Fino al 1982, per far fronte ai delitti di mafia, si faceva ricorso all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), ma tale fattispecie è ben presto risultata inefficace di fronte alla vastità e alle dimensioni del fenomeno mafia. Tra le finalità perseguite dai soggetti uniti dal vincolo associativo ve ne erano anche di lecite, e ciò costituì il più grande limite all'applicazione dell'art. 416.

Il 3 settembre 1982, l'uccisione del generale Dalla Chiesa e la successiva reazione di sdegno da parte dell'opinione pubblica, portò lo Stato nel giro di venti giorni a formulare e introdurre l'art. 416 bis, tramite la legge 646 del 13 settembre 1982, detta "Rognoni-La Torre", dando così la propria risposta al grave fatto di sangue e perseguendo l'obiettivo di porre freno al problema mafia.

La nuova fattispecie prevede l'individuazione dei mezzi e degli obiettivi in presenza dei quali ci si trova di fronte ad una associazione di tipo mafioso. Il legislatore per la prima volta nel 1982 dà una definizione del concetto di mafia.

Il mezzo che deve utilizzarsi per qualificare come mafiosa una associazione è la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.

Gli obiettivi sono:

  • il compimento di delitti
  • acquisire il controllo o la gestione di attività economiche
  • procurare profitto o vantaggio a sé o ad altri
  • limitare il libero esercizio del diritto di voto
  • procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni elettorali

Gli ultimi due obiettivi sono stati inseriti nel 1992 nell'ambito delle misure adottate a seguito delle stragi di Capaci (attentato a Giovanni Falcone) e di Via D'Amelio (attentato a Paolo Borsellino).

L'art. 416 bis dispone inoltre la confisca dei beni, nonché l'applicabilità di tale fattispecie anche nell'ipotesi di camorra o di altre associazioni riconducibili a quelle di tipo mafioso, comunque localmente denominate.

[modifica] Storia della normativa antimafia

La storiografia fa risalire la comparsa del fenomeno mafioso in Sicilia già nella prima metà del XIX secolo. Già nel 1838, Pietro Ulloa, procuratore generale di Trapani, in un rapporto al Ministero di Giustizia del regno, la presenza di associazioni segrete. Nel 1865 appare nel linguaggio burocratico l'espressione "delitto di mafia", riferendolo tanto al mandante che al complice. È in questo periodo che la parola "mafia" inizia a connotare un'organizzazione segreta assai pericolosa ma di cui a stento si conoscono scopi e caratteristiche.

[modifica] Voci correlate

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